Congedo obbligatorio del padre lavoratore (art. 41, comma 4).
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione
media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in
famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore
dipendente è prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2020
al 31 dicembre 2020, nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).
Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina
di cui al DM 22 dicembre 2012.
Anche per l’anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo,
previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a
quest’ultima.