Il 15 agosto è entrato in vigore il D.L. a margine indicato, ecco la sintesi delle principali novità in materia di lavoro:

Art. 1:  Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

A partire dal 13 luglio si potranno godere di 18 settimane di cassa integrazione sino al 31 dicembre 2020. Le settimane residue non utilizzate concesse dal precedente DL 18/2020 decadono con il 12 luglio. L’utilizzo delle prime 9 non prevede alcun contributo addizionale. Le successive 9 un contributo del:

– 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore prestate durante la sospensione per chi ha avuto una riduzione di fatturato (primo semestre 2020 rispetto a 2019) inferiore al 20%;

– 18% per chi non ha avuto alcuna riduzione di fatturato;

– nessun contributo per chi ha avuto una riduzione pari o superiore al 20%;

La condizione andrà auto certificata ed allegata alla domanda di intervento, ma l’INPS prevede di attivare le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti ed autocertificati.

Art. 3: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono interventi di cassa integrazione.

Per chi non chiederà cassa integrazione ai sensi dell’art. 1 e che abbia già fruito di intervento nei mesi di maggio e giugno 2020, spetta un esonero dai contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi entro il 31/12/2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruiti nei periodi di maggio e giugno 2020. Per l’operatività dell’esonero si dovranno attendere le istruzioni dell’Inps.

Art. 6: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato.

A decorrere dal 15 agosto e fino al 31 dicembre 2020 per chi assume lavoratori a tempo indeterminato sarà operativo esonero dai contributi previdenziali per un periodo di 6 mesi dall’assunzione nel limite massimo di €. 4.030,00. L’esonero spetta anche nel caso di trasformazione da tempo determinato a indeterminato alle medesime condizioni.

Art. 7: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e stabilimenti balneari.

Con le condizioni dell’art. 6 si potrà ottenere, per i settori specificati, esonero contributivo per contratti a termine sino ad un massimo di tre mesi.

Art. 8: Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.

Ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi si potranno prorogare per una sola volta i contratti di lavoro a termine senza specifica causale.

Art. 14: Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Resta precluso il licenziamento dei lavoratori per giustificato motivo oggettivo sino al 31 dicembre 2020 per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 18 settimane di integrazione salariale (Art. 1). Rimane escluso dal divieto il licenziamento per cessazione definitiva della attività di impresa.

L’attuazione di gran parte dei provvedimenti sarà resa operativa unicamente dopo le Circolari e le istruzioni del Ministro del Lavoro e dell’INPS.

Lo Studio rimane a disposizione.