Dopo le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 55/2020, si riducono le
possibilità di erogare somme, esentasse, a titolo di premio individuale ai dipendenti. Ma c’è una
soluzione che consente di riconoscere fino a 516,46 euro in beni o servizi, almeno per quest’anno.
Secondo l’interpretazione fornita nel 2017 dalla direzione regionale della Lombardia (interpello
904-791/2017), prestazioni quali abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, alle palestre, ai cicli
di terapie mediche, ai corsi di lingua, informatica, musica, ma anche i libri di testo, le tasse
universitarie, le gite e le rette scolastiche, il servizio di baby sitting e l’assistenza ai familiari
anziani (articolo 51, comma 2, lettere d-bis, f, f-bis, f-ter, f-quater, del Tuir) avrebbero potuto
essere utilizzati per premiare su base individuale. O meglio, la non imponibilità del premio che
comunque era rivolto a tutti i dipendenti, era assicurata anche nel caso in cui questo fosse stato
graduato, ossia erogato, in proporzione al risultato raggiunto con riferimento all’obiettivo
individuale.
Con la risoluzione 55/2020, invece, l’interpretazione delle Entrate si è fatta più stringente e
l’esenzione per questi flexible benefit non è applicabile se il premio è ripartito tra i dipendenti
sulla valutazione dell’attività lavorativa svolta, sia a livello individuale che di gruppo, come ad
esempio in base alle presenze dei lavoratori in azienda.
Diversa, però, è la situazione dei fringe benefit, quali i buoni carburanti, i buoni spesa, il cesto
natalizio e così via, che, a qualunque titolo siano percepiti, sono soggetti alla disciplina
dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. Di norma tali beni e servizi concorrono alla formazione del
reddito. Sono però esclusi dalla tassazione se il loro valore complessivo non è superiore a 258,23
euro, elevato a 516,46 euro per il solo 2020.
Come confermato nelle circolari 326/1997 e 59/2008, si tratta di una previsione di carattere
generale che è valida anche nei confronti del singolo dipendente. Pertanto, i premi con obiettivi
individuali sono fiscalmente imponibili, ma se erogati in natura beneficiano dell’esclusione dal
reddito nei limiti di 516,46 euro. Con la particolarità, però, che se tale soglia di esenzione viene
superata, l’insieme dei beni e servizi viene tassato per intero. Peraltro, nel computo del plafond
non si considerano i buoni pasto, ma vanno inclusi i beni e servizi indicati dal comma 4
dell’articolo 51 (auto in uso promiscuo, abitazione eccetera) da determinarsi secondo i criteri
convenzionali ivi indicati.
Tuttavia si osserva che, in linea teorica, anche i premi individuali in flexible benefit dovrebbero
poter essere soggetti alla disciplina dell’articolo 51, comma 3, proprio perché concessi ad
Il Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore
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personam. Infatti, se i relativi servizi non sono utilizzabili dalla generalità o categorie di
lavoratori, ma sono «a disposizione solo di taluni lavoratori dipendenti essi costituiscono fringe
benefit» (paragrafo 2.2.6, circolare 326/1997) e pertanto dovrebbero