A seguito della conferma della riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50% anche per l’anno 2019, l’ INPS è intervenuta per fornire le istruzioni per una sua pratica applicazione.

In particolare, il beneficio:

  • consiste in una riduzione contributiva applicabile ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale)
  • compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019 e dovrà essere richiesto esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo “Rid-Edil” entro il 15.03.2020;
  • non spetta nei confronti di quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità, apprendistato, ecc.);
  • spetta solamente nei confronti dei datori di lavoro che:
  1. rispettino il CCNL;
  2. siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC;
  3. non abbiano riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive fino al 31 marzo 2020 (ultimo mese di competenza: febbraio 2020).