Welfare
A decorrere dall’anno 2026 l’importo di welfare viene elevato ad euro 250,00. Tale importo deve essere messo a disposizione dei lavoratori entro il 1° giugno di ciascun anno e può essere utilizzato entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Solo per l’annualità 2026 l’importo di euro 250,00 viene messo a disposizione entro il mese di febbraio.Contratto a termine
Le Parti rivedono la disciplina dei contratti a termine e in particolare individuano le casistiche per le quali è possibile stipulare un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
- assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ovvero vivano soli con una o più persone a carico;
- assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento CIGS da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
- assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
- assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
- assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo.
A partire dal 1° gennaio 2027 l’utilizzo di tali casistiche:
- deve risultare nel contratto individuale;
- è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra.
Stabilizzazione a tempo indeterminato
A decorrere dal 1° gennaio 2026 i lavoratori che abbiano lavorato presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria, nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
Passaggio di livello
Vengono modificati i termini oltre i quali scatta il passaggio di livello superiore in caso di svolgimento di mansioni rientranti in un livello di inquadramento superiore:
- 60 giorni continuativi, 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni;
- 4 mesi continuativi, 9 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni per l’acquisizione dei livelli B1, B2, B3 e A1.
Aspettativa non retribuita
Nelle aziende con più di 150 dipendenti, al fine di favorire il ricongiungimento familiare, i lavoratori provenienti da Paesi esteri con oltre 5 anni di anzianità di servizio possono usufruire di un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 2 non frazionabili. Il numero di dipendenti contemporaneamente assenti per questa motivazione non può eccedere l’1% della forza lavoro occupata nell’unità produttiva di cui il dipendente fa parte.
Malattia
Per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il riconoscimento di:
- 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico – cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti (anche in caso di figlio minorenne affetto dalle predette malattie);
- un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro, non percepisce retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026, in caso di superamento del periodo di comporto, ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n° 104/1992 e della Legge n° 68/1999 vengono riconosciuti:
- ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
- ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
- ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni.
Durante tali periodi spetta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione.
Malattie dei figli
A decorrere dall’01/01/2026 vengono introdotti 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età per i quali verrà riconosciuta un’indennità a carico azienda pari all’80% della normale retribuzione.
La fruizione di detto permesso non è cumulabile tra la madre e il padre del bambino nella stessa giornata.
Formazione
Al fine di fruire del diritto soggettivo alla formazione attraverso una piattaforma di formazione online è stato istituito lo strumento “MetApprendo”. A decorrere dal 1° gennaio 2026 tutte le aziende sono tenute al finanziamento di tale strumento attraverso il versamento, da effettuarsi entro il mese di aprile, di un contributo pari a € 1,50 annui per dipendente (da calcolare sul numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente).
Quota di contribuzione
Dal 10 febbraio e fino al 15 aprile 2026 le aziende sono tenute ad affiggere in bacheca una comunicazione con cui i sindacati richiedono una quota associativa straordinaria di € 30,00 ai lavoratori non iscritti al sindacato per gli anni 2026, 2027 e 2028. Tale quota è da trattenere sulla retribuzione del mese di giugno di ciascun anno. Con le buste paga relative al mese di aprile 2026 i datori di lavoro devono allegare l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato. Il modello deve essere riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2026.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. |