Con la circolare 145/2020 pubblicata ieri, l’Inps riepiloga le regole contenute nell’articolo 2 del Dl 157/2020, relative alla sospensione dei versamenti contributivi in scadenza a dicembre (di competenza del mese di novembre). Viene confermato quanto da noi anticipato vale a dire che la sospensione, oltre che per i contributi dovuti per i dipendenti, opera anche con riferimento alle rate, in scadenza nel mese di dicembre, relative alle sole rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.

Di conseguenza, la dilazione non interessa le rateazioni e le sospensioni previste dalle varie norme precedentemente emanate per Covid-19. Più specificatamente l’istituto di previdenza ricorda che resta confermata anche la scadenza del 21 dicembre, utile per il versamento dei contributi nei Comuni di Lampedusa e di Linosa per cui la legge di conversione del Dl 104/2020 ha previsto la sospensione in favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca.
Si ribadisce, inoltre, che i soggetti interessati alla sospensione dovranno versare in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi.
Nella circolare 145/2020 l’Inps non dice nulla circa la sospensione delle quote del Tfr destinate al fondo di tesoreria, tuttavia, visto che le stesse ai fini della riscossione assumono natura contributiva, non dovrebbero esserne escluse. Per quanto riguarda le ritenute previdenziali operate a carico dei lavoratori, si rimanda alla circolare 52/2020 confermando, così, la loro ammissibilità alla sospensione.
Viene ribadito che la ripresa dei versamenti potrà avvenire in due modi: in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero in 4 rate a partire dalla stessa data. La circolare non segnala che nella norma di riferimento non c’è la previsione – contenuta, invece, nella precedente disposizione – secondo cui il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Se la legge di conversione del Dl 157/2020 non apporterà modifiche, avremo due situazioni differenti. Chi rateizza i contributi in scadenza a novembre e non paga due rate, perde il diritto a continuare la dilazione e deve provvedere al saldo in unica soluzione. Invece chi si avvale della dilazione per il mese di dicembre, può anche non rispettare le scadenze, senza perdere l’opportunità del pagamento a rate.
Ricordiamo che la sospensione opera a favore di imprenditori e professionisti – con domicilio fiscale ovunque fissato in Italia – che, nel 2019, hanno registrato ricavi o compensi in misura non superiore a 50 milioni di euro, sempre che abbiano rilevato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, nel mese di novembre del 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. A corredo della circolare 145/2020, vi sono 4 allegati con l’elenco dei codici di attività Ateco. Questi ultimi, in concomitanza con la zona di operatività, servono a identificare i datori di lavoro bloccati dal recente Dpcm emanato per contrastare l’epidemia da Covid 19. Tali soggetti possono rimandare il versamento a prescindere dai ricavi e dal fatturato.